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Il Consiglio di Stato boccia la tessera del tifoso: Rappresenta pratica scorretta

Secondo il Consiglio di Stato la tessera del tifoso rappresenterebbe una pratica scorretta e accoglie così l’appello presentato da Codacons e Federsupporter contro la decisione del Tar del Lazio che nelle scorse settimane ne aveva respinto il ricorso.
Codacons e Federsupporter contestavano nello specifico il fatto che per ottenere la tessera e, di conseguenza, abbonamenti e biglietti, i tifosi fossero costretti ad acquisire una carta di credito ricaricabile, circostanza che rischia di condizionare le scelte economiche dei tifosi/consumatori.
I giudici del Consiglio di Stato, spiega ancora la nota, ordinano al Tar del Lazio di fissare una nuova udienza e discutere nel merito il ricorso presentato da Codacons e Federsupporter, valutando quindi la sussistenza delle illegittimità denunciate dai due enti.
Il Consiglio di Stato, spiega la nota del Codacons, accogliendo l’appello dei due enti, ha così motivato: ”L’abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall’utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l’uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalità proprie della tessera del tifoso) la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo”.
In tal senso ”depone il fatto che, per il tifoso, l’ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l’acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un’operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto”.