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Strage nazista a Civitella, l’Aja decide: La Germania non deve risarcire i familiari delle vittime

La Corte internazionale dell’Aja ha accolto il ricorso della Germania contro l’Italia stabilendo il blocco delle indennità alle vittime italiane dei crimini nazisti. Nella sentenza la Corte ha ribadito che queste sono in violazione dell’immunità legale internazionale ottenuta dalla Germania per i crimini commessi dal nazismo. Berlino aveva presentato ricorso contro la sentenza della Cassazione del 2008 per il risarcimento delle vittime del massacro nazista avvenuto il 29 giugno 1944 a Civitella, in Toscana.
Nel documento della Corte si spiega che il tribunale, ha stabilito al punto primo, con 12 voti a favore e tre contrari che la Repubblica italiana ha mancato ai suoi obblighi di rispetto dell’immunità riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale consentendo che venissero intentate contro di essa azioni civili basate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tra il 1943 ed il 1945.
La Corte ha quindi stabilito al punto secondo con 14 voti a favore ed uno contrario che la Repubblica italiana ha mancato al suo obbligo di rispettare l’immunità riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale adottando misure esecutive su Villa Vigoni, di proprietà dello stato tedesco. I giudici al punto terzo hanno deciso che la Repubblica italiana ha mancato al suo obbligo di rispettare l’immunità riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale dichiarando esecutive sul territorio italiano decisioni giudiziarie greche fondate su violazioni del diritto internazionale umanitario commesse in Grecia dal Reich tedesco.
Inoltre per 14 voti a uno, i giudici hanno stabilito che la Repubblica italiana dovrà – promulgando una legislazione appropriata o ricorrendo ad altro metodo di sua scelta – fare in modo che le decisioni dei propri tribunali e quelle di altre autorità giudiziarie che contravvengano all’immunità riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale vengano considerate prive di effetti. Al punto quinto, all’unanimita’ la Corte decide di respingere le conclusioni aggiuntive della Repubblica Federale Tedesca.