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Misure compensative ai detenuti, è legge. Sconti di pena o soldi ai detenuti reclusi in ‘condizioni inumane’

Misure compensative ai detenuti, è legge. Sconti di pena o soldi ai detenuti reclusi in ‘condizioni inumane’

E’ in vigore la legge di conversione del decreto legge che prevede misure compensative per i detenuti che hanno subito un trattamento inumano, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì.

Risarcimenti, in denaro o attraverso sconti di pena, stretta sulle misure cautelari, novità sulla detenzione minorile e più agenti di polizia penitenziaria i punti principali della legge, che ha avuto il 2 agosto via libera definitivo con il voto di fiducia del Senato al decreto licenziato il 24 luglio dalla Camera. Il decreto era stato messo a punto dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministro della Giustizia Andrea Orlando e approvato dal Cdm il 20 giugno.

La legge contiene le misure previste dopo la ‘promozione’ dell’Italia da parte del Consiglio d’Europa, per gli interventi sull’emergenza carceraria. Alla scadenza prevista dalla sentenza Torreggiani, che ha condannato l’Italia per la situazione delle carceri, Strasburgo ha infatti valutato positivamente le azioni avviate dal governo, rimandando un ulteriore ‘esame’ a giugno del prossimo anno.

Ecco, in sintesi, le principali novità della legge:

- Risarcimenti

Sconti di pena o soldi ai detenuti reclusi in ‘condizioni inumane’. Per compensare la violazione della Convenzione sui diritti dell’uomo, se la pena è ancora da espiare è previsto un abbuono di un giorno per ogni dieci durante i quali è avvenuta la violazione del diritto a uno spazio e a condizioni adeguate.

Per chi non si trova più in carcere è previsto un risarcimento pari a 8 euro per ciascuna giornata di detenzione trascorsa in condizioni non conformi alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. La richiesta, in questo caso, va fatta entro 6 mesi dalla fine della detenzione. Da qui al 2016 per i risarcimenti saranno disponibili 20,3 milioni di euro.

- Stretta sul carcere preventivo

. Divieto di custodia cautelare in carcere in caso di pena non superiore ai 3 anni. In altri termini, se il giudice ritiene che all’esito del giudizio la pena irrogata non sarà superiore ai 3 anni, per esigenze cautelari potrà applicare solo gli arresti domiciliari.

La norma non vale però per i delitti ad elevata pericolosità sociale (tra cui mafia e terrorismo, rapina ed estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia) e in mancanza di un luogo idoneo per i domiciliari. Viene ribadito invece il divieto assoluto (norma già esistente) del carcere preventivo e dei domiciliari nei processi destinati a chiudersi con la sospensione condizionale della pena. Chi trasgredisce ai domiciliari, peraltro, va in carcere.

- Benefici minori a under 25

Le norme di favore previste dal diritto minorile sui provvedimenti restrittivi si estendono a chi non ha ancora 25 anni (anziché 21 come oggi). In sostanza, se un ragazzo deve espiare la pena dopo aver compiuto i 18 anni ma per un reato commesso da minorenne, l’esecuzione di pene detentive e alternative o misure cautelari sarà disciplinata dal procedimento minorile e affidata al personale dei servizi minorili fino ai 25 anni. Sempre che il giudice, pur tenendo conto delle finalità rieducative, non lo ritenga socialmente pericoloso.

- Ai domiciliari senza scorta

. A meno che non prevalgano esigenze processuali o di sicurezza, l’imputato che lascia il carcere per i domiciliari lo farà senza accompagnamento delle forze dell’ordine.

- Più magistrati di sorveglianza

Qualora l’organico sia scoperto di oltre il 20% dei posti, il Csm in via eccezionale (riguarda solo i vincitori del concorso bandito nel 2011) destinerà alla magistratura di sorveglianza anche i giudici di prima nomina. E’ anticipata al 31 luglio la scadenza del commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria.

- Più agenti penitenziari

Cresce di 204 unità l’organico della polizia penitenziaria, con un saldo finale che vedrà meno ispettori e più agenti. Giro di vite su comandi e distacchi del personale Dap presso altri ministeri o amministrazioni pubbliche, per due anni saranno vietati.