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Farmaci, in arrivo le nuove regole: sulla ricetta il nome del principio attivo e non quello commerciale

Sono entrate in vigore ieri, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le nuove norme per la prescrizione dei farmaci stabilite con il decreto legge sulla spending review. Scatta dunque l’obbligo da parte del medico di indicare in ricetta ‘rossa’, in linea generale, il nome del principio attivo invece del nome commerciale.
La pubblicazione in Gazzetta, datata 14 agosto, stabilisce la conversione in legge del Dl 95 ‘Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini’. Entrata in vigore del provvedimento: il 15 agosto. Le nuove regole per i medici sono indicate al comma 11-bis.
“Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti – si legge – è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco“.
“Il medico – si legge ancora – ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità”.
In altre parole, in casi particolari, motivando la sua scelta per iscritto, il medico potrà ancora prescrivere uno specifico medicinale di marca in ricetta rossa. Dovrà aggiungere la dicitura “non sostituibile” e il farmacista dovrà attenersi alla disposizione.
Spiegando a fine luglio le nuove norme, il ministero della Salute ha precisato che “queste disposizioni non riguardano le terapie croniche già in corso. Infatti il legislatore ha evitato di introdurre una normativa che potesse provocare possibili, sebbene rari, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa del passaggio da un medicinale all’altro, sia pur di uguale composizione”.
Inoltre “resta ferma la possibilità per il paziente, già prevista dal decreto ‘Cresci Italia’ dello scorso gennaio, di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perché il medico ha usato la clausola di non sostituibilità, o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso), la differenza fra i due prezzi è a carico del cliente”.
Il ministero ha puntualizzato anche che “i medici conoscono correttamente i principi attivi dei prodotti farmaceutici”, e “in ogni caso nelle liste pubblicate dall’Aifa i prodotti sono già raggruppati anche per principio attivo”. In una nota del 9 agosto, il dicastero di Lungotevere Ripa ha quindi specificato che la legge “non prevede eccezioni alla immediata applicazione della nuova disciplina, non appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale”.
I sistemi informatici saranno “adeguati nel corso dei prossimi due mesi”. Ma nel frattempo, “in attesa che i sistemi informatici per la compilazione della ricetta online e per la trasmissione dei relativi dati vengano adeguati alle nuove norme con l’indicazione del principio attivo, i medici prescrittori dovranno ricorrere ad una compilazione, parzialmente o totalmente manuale, della ricetta, a seconda del software di cui dispongono”.
Le nuove norme sulla prescrizione dei farmaci porteranno a risparmi milionari per le associazioni Federconsumatori e Adusbef. “La percentuale di fruizione di tali farmaci – ricordano – oggi si attesta in Italia attorno un 16-18%, contro quelle di altri Paesi ben più elevate e con punte del 40-50%. Tutto ciò provoca maggiori spese e quindi, con la nuova normativa, si potranno avere risparmi per 6-700 milioni di euro annui”.